01.02.2025 - * / In vigore
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01.07.2023 - 30.11.2023
15.07.2021 - 30.06.2023
01.03.2018 - 14.07.2021
15.07.2015 - 28.02.2018
01.03.2015 - 14.07.2015
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15.10.2013 - 31.12.2013
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1

Ordinanza

su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia OCP) del 29 febbraio 1988 (Stato 1° ottobre 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 24 della legge del 20 giugno 19861 sulla caccia (legge);
visto l'articolo 29f capoverso 2 lettere a, c e d della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente,3 ordina: Sezione 1: Caccia

Art. 1

Mezzi ausiliari

vietati

1

È vietato il commercio dei seguenti mezzi ausiliari; ne è proibita la fabbricazione, l'importazione, il transito, l'esportazione nonché l'utilizzazione: a. trappole, eccettuate le trappole a trabocchetto nonché le trappole per la lotta contro i piccoli roditori, i topi muschiati e la nutria; b. le armi da fuoco, eccettuate quelle da pugno: 1. la cui canna è inferiore a 50 cm; 2. il cui calcio è piegabile o smontabile con una semplice manipolazione; 3. il cui sistema di percussione non è solidamente incorporato nel calcio; 4. la cui canna è svitabile.

2

Alle armi da fuoco non chiaramente riconoscibili come armi da caccia da parte dello specialista si applica la legge federale del 30 giugno 19724 sul materiale bellico.


Art. 2

Mezzi ausiliari vietati per l'esercizio della caccia 1

Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

a. lacci, calappi metallici, reti, panioni nonché ami, pinze o pali per la caccia da tana;

RU 1988 517

1 RS

922.0

2 RS

814.01

3

Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RS 814.911).

4

[RU 1973 107. RU 1998 794 art. 44]. Vedi ora la LF del 13 dic. 1996 (RS 514.51).

922.01

Caccia

2

922.01

b. apparecchi per la riproduzione del suono, ricetrasmittenti, apparecchi elettrici che possono uccidere o stordire; fonti luminose artificiali, specchi o altri oggetti abbaglianti, apparecchi d'illuminazione di bersagli, dispositivi di mira con convertitore elettronico d'immagine (apparecchi agli infrarossi, intensificatori della luce residua) e silenziatori; c. esplosivi, veleni, sostanze soporifere, esche avvelenate o soporifere; d. gas, fumo o oggetti per impalare; e. animali vivi da richiamo; f.

armi semiautomatiche con magazzino con oltre due colpi; armi automatiche5, fucili a pallini d'un calibro superiore a 18,2 mm (calibro 12); balestre, archi, fionde, lance, fucili e pistole ad aria compressa; g. sparare da imbarcazioni a motore con potenza superiore a 6 kW; sparare da veicoli a motore in moto, da teleferiche, da funicolari, da seggiovie e sciovie, da ferrovie e da aeromobili.

h.6 pallini di piombo nelle zone di acque poco profonde e nelle zone umide.

2

Le armi da pugno possono essere utilizzate solamente per dare il colpo di grazia.

3

I Cantoni possono vietare l'impiego di altri mezzi ausiliari.


Art. 3

Autorizzazioni eccezionali

1

I Cantoni possono autorizzare agenti di polizia della caccia o cacciatori, espressamente formati, ad impiegare mezzi ausiliari vietati se è necessario per:

a. conservare specie animali o biotopi determinati; b. prevenire i danni causati dalla selvaggina; c. lottare contro le epizoozie; d. ritrovare animali feriti.

2

Allestiscono un elenco delle persone autorizzate.

3

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) può autorizzare per ricerche scientifiche e azioni di marcatura l'uso di mezzi ausiliari vietati.7
bis 8 Limitazione ed estensione delle specie cacciabili e dei periodi di protezione 1

La moretta tabaccata è protetta.

2

Per la prevenzione dei danni da selvaggina, è possibile cacciare al di fuori del bosco durante il periodo di protezione i cinghiali nati nell'anno in corso oppure l'anno precedente. I Cantoni emanano le necessarie direttive.

5

RU 1988 634

6

Introdotta dal n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 708).

7

Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RS 814.911).

8

Introdotto dal n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 708).

Protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici - O 3

922.01

Sezione 2: Protezione

Art. 4

Regolazione degli effettivi di specie protette 1

Previa approvazione dell'UFAM9, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione delle specie animali protette se animali di una determinata specie:10 a. nocciono al proprio biotopo; b. mettono in pericolo la diversità delle specie; c. causano danni ingenti alla foresta e alle colture; d. mettono gravemente in pericolo le persone; e. propagano epizoozie.

2

Nella loro istanza, i Cantoni indicano all'UFAM:11 a. l'entità

dell'effettivo;

b. il tipo di pericolo arrecato; c. la portata dei danni causati; d. il genere di intervento previsto.

3

Comunicano annualmente all'UFAM il luogo, il momento e il risultato degli interventi.

4

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento)12 stabilisce in un'ordinanza la regolazione dell'effettivo degli stambecchi. Consulta previamente i Cantoni.


Art. 5

Imbalsamatura di animali protetti 1

Gli animali delle specie protette possono essere imbalsamati solo se sono stati trovati morti oppure sono stati uccisi o catturati in virtù di un'autorizzazione cantonale.

2

Chi vuole imbalsamare animali di specie protette deve farsi registrare nel proprio Cantone.

3

Chi vuole imbalsamare un animale delle seguenti specie protette deve dichiararlo all'amministrazione della caccia del Cantone da cui proviene l'animale: a. tutti i mammiferi protetti; b. tutti i podicipidi e le strolaghe; c. l'airone purpureo, l'airone nano, la cicogna bianca; 9

Nuova espr. giusta il n. 17 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RS 814.911). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1005).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1005).

12 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

Caccia

4

922.01

d. il cigno selvatico e il cigno minore, tutte le oche selvatiche, l'anitra marmorizzata, l'edredone di Steller, la moretta arlecchina, il gobbo rugginoso, il fistione turco, tutte le specie di smerghi;

e. la femmina dell'urogallo, il francolino di monte, la coturnice, la quaglia; f.

tutti i rapaci diurni; g. il re di quaglie, il chiurlo, il beccaccino; h. gli strigiformi;

i.

il succiacapre, il martin pescatore, l'upupa; k. il beccafrusone, la passera solitaria, il picchio muraiolo, l'averla grigia, l'averla capirossa.

4

La dichiarazione deve essere fatta entro quattordici giorni dal momento in cui l'animale è portato nel laboratorio dell'imbalsamatore.

5

Il commercio a scopo lucrativo di animali protetti imbalsamati e la pubblicità relativa sono vietati. I Cantoni possono prevedere eccezioni per il commercio di vecchi prodotti imbalsamati restaurati.


Art. 6

Tenuta in cattività e cura di animali protetti 1

L'autorizzazione di tenere in cattività e curare animali protetti è accordata solamente se:

a. non è messa in pericolo la sopravvivenza della specie allo stato selvatico; e b. è provato che l'acquisto, la tenuta in cattività o la cura degli animali soddisfano la legislazione sulla protezione degli animali nonché sulla caccia e la conservazione delle specie.

2

L'autorizzazione di prodigare cure è inoltre accordata solamente se è provato che un animale ne ha bisogno. La durata è limitata.

3

L'UFAM emana direttive sulle cure di rapaci diurni e di strigiformi.


Art. 7

Commercio di animali protetti 1

È vietato offrire e vendere animali vivi delle specie protette. Sono eccettuati gli animali nati in cattività per i quali esiste un attestato di allevamento oppure che sono adeguatamente contrassegnati nonché gli stambecchi catturati giusta l'articolo 4 capoverso 4.

2

Sono salve le disposizioni dell'ordinanza del 19 agosto 198113 sulla conservazione delle specie relative all'importazione, al transito e all'esportazione.

13

[RU 1981 1248 2072, 1987 1480, 1988 517 art. 20 n. 1, 1990 867, 1991 1635, 1998 708 n.

II 1822 art. 27, 2000 312, 2001 1191 art. 51 n. 1, 2006 4705 n. II 33, 2007 1469 all. 4 n.8.

RU 2007 2661 art. 42]. Vedi ora l'O del 18 apr. 2007 (RS 453).

Protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici - O 5

922.01


Art. 8

Messa in libertà di animali 1

Gli animali che non appartengono alla varietà delle specie indigene o causano danni ingenti non possono essere messi in libertà. Questo divieto vale in particolare per le seguenti specie: Nome scientifico

Nome italiano

Sylvilagus spec. coniglio coda di cotone Tamias sibiricus tamia striato

Sciurius carolinensis scoiattolo grigio

Ondatra zibethicus topo muschiato

Myocastor coypus nutria Nyctereutes procyonoides cane procione

Procyon lotor procione lavatore

Dama dama daino Cervus nippon cervo Sika

Odocoileus virginianus cervo coda bianca

Ovis aries muflone Alectoris chukar pernice chukan

Alectoris rufa pernice rossa

Tadorna ferruginea casarca

Alopochen aegytiaca oca egiziana

Oxyura jamaicensis gobbo della Giamaica

Branta canadensis oca del Canada

Cygnus atratus cigno nero

ibridi di rapace e ibridi fra animali selvatici e animali domestici. 14 1bis

Chi intende importare animali secondo il capoverso 1 necessita dell'autorizzazione dell'Ufficio federale di veterinaria. L'autorizzazione viene rilasciata, previa approvazione dell'UFAM, se il richiedente può provare che gli animali e i loro discendenti non possono ritornare allo stato selvatico.15 2

I Cantoni prendono provvedimenti affinché gli effettivi degli animali di cui al capoverso 1 ritornati allo stato selvatico siano regolati e non si propaghino; nella misura del possibile, li allontanano se minacciano la diversità delle specie indigene.

Essi ne informano l'UFAM. Per quanto necessario, l'UFAM coordina dette misure.16 3 Il Dipartimento può, con l'approvazione dei Cantoni interessati, autorizzare la messa in libertà di animali di specie indigene ormai scomparse dalla Svizzera. Va provato che: a. esiste un biotopo sufficientemente grande adatto alla specie; 14 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RS 814.911).

15 Introdotto dal n. 17 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RS 814.911).

16 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RS 814.911).

Caccia

6

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b. sono state prese le disposizioni legali relative alla protezione della specie; c. non ne deriva pregiudizio per la salvaguardia della diversità delle specie e per le peculiarità genetiche e nemmeno per l'agricoltura e la silvicoltura.

4

L'UFAM può, con l'approvazione dei Cantoni, autorizzare la messa in libertà di animali di specie protette già esistenti in Svizzera ma minacciate d'estinzione.

L'autorizzazione è rilasciata solo se sono adempiute le condizioni del capoverso 3.

5

Chi vuole mettere in libertà animali deve marcarli e annunciarli (art. 13 cpv. 4).

Sezione 3: Danni causati dalla selvaggina

Art. 9

Misure di autodifesa contro gli animali di specie protette 1

Possono essere prese misure di autodifesa contro gli animali delle seguenti specie: mattugi e passeri domestici, stornelli, cesene e merli.

2

I Cantoni designano i mezzi autorizzati e determinano chi può prendere misure di autodifesa, in quale regione e in quale momento.


Art. 10


17

Risarcimento e prevenzione dei danni 1

La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina: a. l'80 per cento dei costi dovuti a danni causati da linci, orsi e lupi; b. il 50 per cento dei costi dovuti a danni causati da castori, lontre e aquile.

2

I Cantoni determinano l'entità e la causa dei danni da selvaggina.

3

La Confederazione partecipa al risarcimento solamente se i Cantoni si assumono i costi rimanenti.

4

La Confederazione può promuovere misure nell'ambito di progetti regionali destinati alla prevenzione dei danni da selvaggina causati da linci, orsi o lupi..

5

L'UFAM può ordinare misure contro castori, lontre e aquile che causano danni rilevanti.18 6

L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali ai sensi del capoverso 1. Si tratta segnatamente di definire principi che reggono la protezione, l'abbattimento o la cattura di dette specie, nonché la prevenzione e l'accertamento dei danni e il risarcimento delle spese causate dalle misure di prevenzione.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1005).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 gen. 2003 (RU 2003 269).

Protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici - O 7

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Sezione 4: Ricerca

Art. 11

Ricerca su mammiferi e uccelli selvatici 1

La Confederazione può garantire aiuti finanziari a centri di ricerca e a istituti d'importanza nazionale per attività d'interesse pubblico. Gli aiuti possono essere vincolati a condizioni.

2

Nell'ambito dei crediti accordatigli, l'UFAM promuove la ricerca, orientata verso la pratica, di biologia della fauna selvatica e d'ornitologia, in particolare le ricerche sulla protezione delle specie, sui pregiudizi arrecati ai biotopi, sui danni della selvaggina e sulle malattie degli animali selvatici.

3

Per promuovere la ricerca scientifica, l'UFAM può, d'intesa con gli organi cantonali della caccia, rivolgersi a guardacaccia o a persone autorizzate alla caccia.


Art. 12

Centro svizzero di documentazione per la ricerca sulla selvaggina Il Dipartimento stabilisce i compiti del Centro svizzero di documentazione per la ricerca sulla selvaggina.


Art. 13

Marcatura di mammiferi e uccelli selvatici 1

I Cantoni possono autorizzare campagne di marcatura di mammiferi e uccelli che possono essere cacciati purché queste campagne servano a scopi scientifici, alla pianificazione della caccia o alla conservazione della diversità della specie.

2

L'UFAM, sentiti i Cantoni, può autorizzare campagne di marcatura di mammiferi e uccelli protetti purché queste campagne servano a scopi scientifici o alla conservazione della diversità delle specie.

3

L'UFAM designa gli organi che coordinano le campagne di marcatura. Questi stabiliscono il tipo di marcatura, disciplinano l'informazione reciproca sugli animali marcati e informano i servizi e le persone partecipanti. Allestiscono annualmente un rapporto per l'UFAM.

4

Tutti gli animali marcati e messi in libertà devono essere annunciati agli organi di coordinazione.

Sezione 5: Responsabilità civile

Art. 14

La somma minima di copertura dell'assicurazione per la responsabilità civile del
cacciatore è di 2 milioni di franchi.

Caccia

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Sezione 6: Esecuzione

Art. 15

Esecuzione della legge da parte dei Cantoni I Cantoni emanano disposizioni d'esecuzione entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge.

a19 Esecuzione della legge da parte della Confederazione Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. Esse consultano i Cantoni prima di prendere una decisione. La collaborazione dell'UFAM è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 199720 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.


Art. 16

Statistica federale della caccia 1

Ogni anno entro il 30 giugno i Cantoni comunicano all'UFAM l'effettivo delle più importanti specie animali cacciabili e protette, il numero degli animali uccisi e morti nonché gli animali protetti imbalsamati annunciati. Inoltre danno indicazioni sul numero dei cacciatori, sui mezzi ausiliari di caccia vietati che sono stati usati e sui mezzi impiegati per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina.

2

In casi particolari, soprattutto quando l'effettivo di una specie aumenta o diminuisce fortemente, l'UFAM può esigere dai Cantoni altre informazioni statistiche ed emanare direttive sul censimento degli effettivi. Consulta previamente i Cantoni.


Art. 17

Ritiro dell'autorizzazione di caccia L'UFAM consegna ogni anno ai Cantoni un elenco delle persone cui è stata ritirata l'autorizzazione di caccia giusta l'articolo 20 capoverso 1 della legge.


Art. 18

UFAM 1 L'UFAM vigila sull'esecuzione della legge.

2

Esso emana le disposizioni secondo l'articolo 10 capoversi 1 e 3 e l'articolo 11 capoverso 1.21 3

Esso stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio 19 Introdotto dal n. II 19 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

20 RS

172.010

21

Introdotto dal n. I 28 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

Protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici - O 9

922.01

specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 200822 sulla geoinformazione.23 Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 19

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza d'esecuzione, del 7 giugno 197124, della legge federale su la caccia e la protezione degli uccelli è abrogata.


Art. 20

Modificazione del diritto vigente 1. L'ordinanza del 19 agosto 198125 sulla conservazione delle specie è modificata come segue: Ingresso, terzo comma ...

Art. 1 cpv. 1 periodo introduttivo, lett. c e cpv. 2
...

Art. 7a

...

2 . ...26

3. L'ordinanza del 19 agosto 198127 sulle bandite federali è modificata come segue: Art. 1 cpv. 2 ...

22 RS

510.620

23 Introdotto dal n. 14 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RS 510.620).

24

[RU 1971 851] 25

[RU 1981 1248 2072, 1987 1480, 1990 867, 1991 1635, 1998 708 n. II 1822 art. 27, 2000 312, 2001 1191 art. 51 n. 1, 2006 4705 n. II 33, 2007 1469 all. 4 n. 8. RU 2007 2661 art.

42].

26

Abrogato dall'art. 6 cpv. 2 dell'O del 1° nov. 1989 sulla comunicazione [RU 1989 2328].

27

[RU 1981 1452, 1986 1440. RU 1991 2304 art. 18].

Caccia

10

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Art. 21

Diritto transitorio

1

...28

2

La pernice, comunemente detta starna, non può essere cacciata sino al 1° aprile 2008.29 3

...30


Art. 22

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1988.

28 Abrogato dal n. IV 77 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

29 Introdotto dal n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 708).

30 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1005). Abrogato dal n. I dell'O del 15 gen. 2003 (RU 2003 269).